Requisizione dei beni ebraici

Nei territori soggetti al governo della Repubblica Sociale Italiana l'emarginazione degli ebrei, sancita con le leggi razziali del 1938, diventa persecuzione e deportazione. Il 30 novembre 1943 il Ministro dell’Interno Guido Buffarini Guidi emette l’ordine di polizia n. 5, primo provvedimento sull’internamento degli ebrei italiani e sulla requisizione dei loro beni. A questo fa seguito il Decreto legislativo n. 2 a firma di Mussolini, emanato il 4 gennaio 1944 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia del 10 gennaio. La norma, dal titolo “Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica”, stabilisce che i cittadini italiani “di razza ebraica o considerati come tali” non possano, nel territorio dello Stato, “a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco; b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze; c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura”.



1943, dicembre 3
Copia di telegrammi relativi alla requisizione di beni e alla deportazione degli ebrei
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25 aprile - Beni ebraici 1

AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10

Capo Provincia Genova
4 144 TF I 1715. Capi province libere Genova Imperia Savona Spezia

N° 5 comunicasi per immediata esecuzione la seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:
1° Tutti gli ebrei anche se discriminati a qualunque nazionalità appartengano e comunque residenti nel territorio Nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni mobili ed immobili devono essere sottoposti ad immediato sequestro in attesa di essere confiscati nello interesse della Repubblica Sociale Italiana la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia. Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati punto Ministro Interno Buffarini.



25 aprile - Beni ebraici 2

AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10

Ministero dell’Interno
Direzione generale della P.S.

Roma, 13 dicembre 1943 – XXII

Capi provincie non occupate
Questore Roma
E p.c. Ministero Interno
Direzione Gen. Demorazza SEDE

Oggetto: Ebrei

Si ripete per lettera il telegramma circolare n. 442/57460 in data 10 corrente:
“In applicazione recenti disposizioni, ebrei stranieri devono essere assegnati tutti at campi concentramento. Uguale provvedimento deve essere adottato per ebrei puri italiani, esclusi malati gravi et vecchi oltre anni settanta. Sunt per ora esclusi i misti et le famiglie miste salvo adeguate misure vigilanza”.

Pel capo della Polizia

25 aprile - Beni ebraici 3

AS GE, Repubblica sociale italiana,  35, fasc. 10

Capo Provincia Genova

27 SCSC =X=150 92 29 1200 Capi Provincia Italia Libera
Nr. 123 disposizioni emanate con ordinanza di polizia in data primo corrente n. 5 nei confronti degli ebrei non hanno dico non hanno subito alcuna modificazione a seguito delle disposizioni emanate con telegramma del capo della polizia punto Queste ultime disposizioni sono di carattere esecutivo et tendono a stabilire una gradualità nell’invio ai campi di concentramento degli ebrei attesa la necessità di approntare gli alloggiamenti secondo ogni norma igienica e funzionale Alt Ministro Interni Buffarini.




La legge sulla confisca dei beni ebraici – che determina l’incameramento di denaro liquido, titoli di credito, valori, proprietà immobiliari e aziende – coinvolge banche e ordini professionali:

25 aprile - Beni ebraici 4

AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10

Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti
Unione Provinciale di Genova
Sindacato Interprovinciale Fascista Ragionieri

Genova, 16 dicembre 1943

A S.E. Console Barone Basile
Capo della Provincia

A S.E. il Primo Presidente della
Corte d’Appello

Al Presidente del Tribunale

Al Vice Presidente del Consiglio
Provinciale delle Corporazioni

GENOVA

Avuto presente la disagiata situazione in cui sono venuti a trovarsi i ragionieri professionisti di Genova, in questo periodo di emergenza a causa della mancanza assoluta di lavoro, mi permetto richiamare la vostra attenzione sulla imminente nomina dei Sequestratori di aziende e di beni degli ebrei; tenuto conto che tali nomine potrebbero rappresentare una attività per i nostri Camerati.
I ragionieri professionisti sono particolarmente idonei per la speciale natura di tali incarichi e per la loro appartenenza all’Albo e al Sindacato offrono speciali garanzie oltre che dal punto di vista tecnico anche da quello morale e politico.
Unisco alla presente una copia aggiornata degli iscritti all’Albo nella quale sono segnati in modo particolare coloro che ricoprono cariche nel Direttorio o nelle diverse Commissioni ed i professionisti sinistrati di cui si unisce copia.

Il segretario interprovinciale
(Gustavo Besozzi di Carnisio)



La caduta del regime fascista determina, da parte del governo Badoglio, l’abrogazione delle leggi razziali, con i R.D.L. nn. 25 del 2° gennaio 1944 “Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1944) e 26 (pubblicato con D.L.L. n. 252 del 5 ottobre 1944). Nei territori sotto il governo della Repubblica Sociale Italiana le leggi razziali vengono invece ulteriormente aggravate. Il 14 settembre 1944 il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia decreta l’abolizione di tutta la legislazione di carattere razziale. Nella confusione anche giuridica seguita alla fine della guerra sarà proprio quest’ultimo provvedimento a venire richiamato all’attenzione della Prefettura di Genova, che mostra di ignorare non solo le norme in materia, ma perfino la fine delle “ostilità con la Germania”.

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE
PER LA LIGURIA

Genova, 1 giugno 1945

al PREFETTO di Genova

Il Vice Prefetto comm. Belley, richiesto dall’ing. Steinweg di voler avvertire il Comune di Genova che tutte le leggi razziali erano abrogate ad ogni effetto, questo desiderando il suddetto ingegnere un certificato di nazionalità italiana per il padre, oriundo israelita tedesco, di nazionalità italiana apolide in conseguenza alle leggi razziali, dichiarò non poter aderire al desiderio dell’ing. Steinweg:
1°) perché le leggi razziali emesse dal governo fascista repubblicano sarebbero abrogate solo alla cessazione delle ostilità con la Germania e che nessuna voce ufficiale avrebbe fino ad oggi a lui comunicato tale cessazione;
2°) che nessuna disposizione abrogava fino ad oggi le leggi razziali emesse dal governo repubblicano fascista.
Vi preghiamo perciò di voler prendere nota che le ostilità con la Germania sono cessate e che il C.L.N.A.I. con decreto in data 14/9/44 ha abolito la legislazione razziale fascista.

IL PRESIDENTE
(Secondo Pessi)

25 aprile - Beni ebraici 5

AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10

25 aprile - Beni ebraici 6

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE
PER LA LIGURIA

Genova, 7 giugno 1945

Alla PREFETTURA di Genova

Oggetto: Decreto circa l’abolizione legislazione razziale.

In risposta alla pregiata Vostra in data 5 corr.m., GAB. prot. 2855, vi trasmettiamo qui accluso in doppia copia il decreto 14/9/44 del C.L.A.I. relativo alla abolizione della legislazione razziale.

Il Comitato di Liberazione Nazionale
per la Liguria
IL SEGRETARIO GENERALE

25 aprile - Beni ebraici 7

AS GE, Repubblica sociale italiana,  35, fasc. 10

Copia

DECRETO 14 settembre 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
PER L’ALTA ITALIA,

in virtù dei poteri ad esso delegati dal Governo Italiano

decreta

Art.1) –Tutta la legislazione di carattere razziale è abolita.

Art.2) – I beni sequestrati agli Ebrei devono essere loro immediatamente riconsegnati e i danni derivati verranno risarciti.

Art.3) – Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Genova, 1 giugno 1945

Sul complesso tema dell’abrogazione delle leggi razziali e delle loro conseguenze si segnala il volume L'abrogazione delle leggi razziali in Italia - Testimonianze


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