Requisizione dei beni ebraici
Nei territori soggetti al governo della Repubblica Sociale Italiana l'emarginazione degli ebrei, sancita con le leggi razziali del 1938, diventa persecuzione e deportazione. Il 30 novembre 1943 il Ministro dell’Interno Guido Buffarini Guidi emette l’ordine di polizia n. 5, primo provvedimento sull’internamento degli ebrei italiani e sulla requisizione dei loro beni. A questo fa seguito il Decreto legislativo n. 2 a firma di Mussolini, emanato il 4 gennaio 1944 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia del 10 gennaio. La norma, dal titolo “Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica”, stabilisce che i cittadini italiani “di razza ebraica o considerati come tali” non possano, nel territorio dello Stato, “a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco; b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze; c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura”.
1943, dicembre 3
Copia di telegrammi relativi alla requisizione di beni e alla deportazione degli ebrei.
AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10
Capo Provincia Genova
4 144 TF I 1715. Capi province libere Genova Imperia Savona Spezia
N° 5 comunicasi per immediata esecuzione la seguente ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:
1° Tutti gli ebrei anche se discriminati a qualunque nazionalità appartengano e comunque residenti nel territorio Nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni mobili ed immobili devono essere sottoposti ad immediato sequestro in attesa di essere confiscati nello interesse della Repubblica Sociale Italiana la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.
2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia. Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati punto Ministro Interno Buffarini.
AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10 | Ministero dell’Interno Roma, 13 dicembre 1943 – XXII Capi provincie non occupate Oggetto: Ebrei Si ripete per lettera il telegramma circolare n. 442/57460 in data 10 corrente: Pel capo della Polizia |
AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10
Capo Provincia Genova
27 SCSC =X=150 92 29 1200 Capi Provincia Italia Libera
Nr. 123 disposizioni emanate con ordinanza di polizia in data primo corrente n. 5 nei confronti degli ebrei non hanno dico non hanno subito alcuna modificazione a seguito delle disposizioni emanate con telegramma del capo della polizia punto Queste ultime disposizioni sono di carattere esecutivo et tendono a stabilire una gradualità nell’invio ai campi di concentramento degli ebrei attesa la necessità di approntare gli alloggiamenti secondo ogni norma igienica e funzionale Alt Ministro Interni Buffarini.
La legge sulla confisca dei beni ebraici – che determina l’incameramento di denaro liquido, titoli di credito, valori, proprietà immobiliari e aziende – coinvolge banche e ordini professionali:
AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10 | Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti Genova, 16 dicembre 1943 A S.E. Console Barone Basile A S.E. il Primo Presidente della Al Presidente del Tribunale Al Vice Presidente del Consiglio GENOVA Avuto presente la disagiata situazione in cui sono venuti a trovarsi i ragionieri professionisti di Genova, in questo periodo di emergenza a causa della mancanza assoluta di lavoro, mi permetto richiamare la vostra attenzione sulla imminente nomina dei Sequestratori di aziende e di beni degli ebrei; tenuto conto che tali nomine potrebbero rappresentare una attività per i nostri Camerati. Il segretario interprovinciale |
La caduta del regime fascista determina, da parte del governo Badoglio, l’abrogazione delle leggi razziali, con i R.D.L. nn. 25 del 2° gennaio 1944 “Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1944) e 26 (pubblicato con D.L.L. n. 252 del 5 ottobre 1944). Nei territori sotto il governo della Repubblica Sociale Italiana le leggi razziali vengono invece ulteriormente aggravate. Il 14 settembre 1944 il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia decreta l’abolizione di tutta la legislazione di carattere razziale. Nella confusione anche giuridica seguita alla fine della guerra sarà proprio quest’ultimo provvedimento a venire richiamato all’attenzione della Prefettura di Genova, che mostra di ignorare non solo le norme in materia, ma perfino la fine delle “ostilità con la Germania”.
COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE Genova, 1 giugno 1945 al PREFETTO di Genova Il Vice Prefetto comm. Belley, richiesto dall’ing. Steinweg di voler avvertire il Comune di Genova che tutte le leggi razziali erano abrogate ad ogni effetto, questo desiderando il suddetto ingegnere un certificato di nazionalità italiana per il padre, oriundo israelita tedesco, di nazionalità italiana apolide in conseguenza alle leggi razziali, dichiarò non poter aderire al desiderio dell’ing. Steinweg: IL PRESIDENTE | AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10 |
COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE Genova, 7 giugno 1945 Alla PREFETTURA di Genova Oggetto: Decreto circa l’abolizione legislazione razziale. In risposta alla pregiata Vostra in data 5 corr.m., GAB. prot. 2855, vi trasmettiamo qui accluso in doppia copia il decreto 14/9/44 del C.L.A.I. relativo alla abolizione della legislazione razziale. Il Comitato di Liberazione Nazionale |
AS GE, Repubblica sociale italiana, 35, fasc. 10 | Copia DECRETO 14 settembre 1944 IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE in virtù dei poteri ad esso delegati dal Governo Italiano decreta Art.1) –Tutta la legislazione di carattere razziale è abolita. Art.2) – I beni sequestrati agli Ebrei devono essere loro immediatamente riconsegnati e i danni derivati verranno risarciti. Art.3) – Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione. Genova, 1 giugno 1945 |
Sul complesso tema dell’abrogazione delle leggi razziali e delle loro conseguenze si segnala il volume L'abrogazione delle leggi razziali in Italia - Testimonianze
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