Il lavoro dei fanciulli
1886, ottobre 8, Genova
Comunicazione del presidente della Camera di Commercio e Arti di Genova agli industriali in merito all’applicazione della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli.
AS GE, Camera di Commercio, b. 24, Lavoro fanciulli
Nel raccomandare agli industriali genovesi la conoscenza (alla modica spesa di 25 centesimi, costo della pubblicazione del provvedimento) e l’applicazione delle nuove norme sul lavoro dei fanciulli, il presidente della Camera di Commercio e Arti di Genova ne riassume i quattro punti fondamentali: il divieto di assunzione per bambini minori di 9 anni e di 10 per i lavori sotterranei; l’accertamento delle condizioni fisiche per tutti i minori di 15 anni; la limitazione a 8 ore di lavoro per i bambini tra i 9 e i 12 anni; il divieto di impiegare minori di 15 anni in attività pericolose. Ricorda inoltre l’obbligo di dichiarare l’eventuale utilizzo di ragazzi di età inferiore ai 15 anni nelle proprie industrie.
1886, ottobre 23, Libiola (Sestri Levante)
In ottemperanza alla legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli, il sostituto del direttore della miniera di Libiola comunica l’elenco dei ragazzi e ragazze minori di 15 anni impiegati nello stabilimento.
Rispettabile Camera di Commercio ed Arti di Genova A riscontro della circolare della Rispettabile Camera di Commercio ed Arti del 8 ottobre 1886 unisco alla presente l’elenco dei ragazzi e ragazze inferiori ai quindici anni impiegati nei lavori di questa miniera. Miniera di Libiola 23 ottobre 1886 | |
Miniera di Libiola presso Sestri Levante Elenco dei ragazzi e ragazze di età inferiore ai quindici anni impiegati nei lavori esterni di questa miniera. Tutti i qui sottonotati sono addetti alla cernitura e preparazione del minerale. Dighero Gio Batta anni 14 Tutti i giovani addetti ai lavori interni hanno oltrepassato i quindici anni. Per il direttore assente |
AS GE, Camera di Commercio, b. 24, Lavoro fanciulli
1887, marzo 13, Roma
Il Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio comunica al Presidente della Camera di Commercio di Genova la decisione di non accogliere la richiesta, presentata dalla ditta “F. Sciaccaluga e figli”, di ottenere una nuova proroga all’applicazione della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli.
AS GE, Camera di Commercio, b. 24, Lavoro fanciulli
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
SEGRETARIATO GENERALE
Divisione II
Industria, Commercio e Credito
Roma, addì 13 marzo 1887
Al sig. Presidente della Camera di Commercio di Genova
Oggetto: Lavoro dei fanciulli
Istanza Sciaccaluga
Ho preso nuovamente in esame la domanda presentata dalla Ditta F. Sciaccaluga e figli intesa ad ottenere una proroga all’applicazione degli articoli 3 della legge 11 febbraio 1886 e 9 del Regolamento 17 settembre stesso anno.
Riguardo al lavoro notturno l’Art.° 24 del Regolamento ammette già di diritto una tolleranza di mesi sei a partire dall’entrata in vigore della legge, per dar tempo agli industriali di uniformarsi alle disposizioni dell’Art.° 9 del Regolamento medesimo.
La Ditta Sciaccaluga ha quindi già avuto campo di profittare di questa facoltà che è appunto ciò che essa chiedeva colla sua prima istanza del 12 novembre 1886.
Avverto però col 18 dello scorso febbraio la detta concessione ha cessato / di esistere.
Quanto poi alle ore di lavoro (Art.° 3 della legge) non posso che ripetere quanto già dissi in risposta all’istanza menzionata, che cioè il numero dei fanciulli al disotto di 12 anni impiegati non è talmente rilevante da non poter essere assolutamente sostituito con una doppia squadra o con fanciulli di età superiore. Ciò risulta eziandio dalla dichiarazione del sig. Prefetto della Provincia interpellato al riguardo, e dal parere del quale non può questo Ministero prescindere, essendo stata la legge presentata al parlamento dal Ministero scrivente d’accordo con quello dell’Interno.
Tanto mi pregio manifestare alla S.V. acciocché si compiaccia di informare gli interessati in evasione alla loro domanda.
Il Ministro
1887, marzo 28, Ceranesi
Il sindaco di Ceranesi comunica al Presidente della Camera di Commercio di Genova che nel suo Comune il personale operaio dai 12 ai 15 anni, ritenuto “quello che meglio si attaglia alle industrie locali”, è numericamente molto inferiore alle necessità degli stabilimenti sulle due sponde del Verde, al punto che, non solo nella ditta Sciaccaluga ma anche in tutte le altre, molti telai meccanici non sono messi in funzione.
| PROVINCIA DI GENOVA Ill.mo signor Oggetto: lavoro dei fanciulli Ceranesi, addì 28 marzo 1887 Quando ella nello scorso dicembre mi fece la domanda se il personale dai 12 anni in su era bastevole a coprire le richieste degli Opificii industriali posti nel Comune, non trovai azzardoso riferire che era esuberante, e ciò segnatamente in vista della costante emigrazione che in ogni anno prende le vie della Plata non trovando occupazione in questi contorni. |
1893, febbraio 6
Camera dei Deputati
Relazione sull’applicazione della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli dal 1° luglio 1889 al 31 dicembre 1892 presentata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (Lacava) nella seduta del 6 febbraio 1893.
AS GE, Camera di Commercio, b. 91, Lavoro dei fanciulli
Dopo una prima relazione sull’applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli nel triennio 1886-1889, anche il secondo rapporto evidenzia che le norme non hanno ancora avuto completa applicazione, principalmente a causa della mancanza di controlli. Risulta infatti che solo le aziende “più direttamente sottoposte alla vigilanza del personale del Corpo Reale delle miniere” vengono visitate “almeno una volta all’anno”. Si è inoltre preferito adoperare “mezzi persuasivi” piuttosto che applicare le sanzioni previste dalla legge. La carenza di controlli è strutturale: “manca all’Italia, sola in questo, o quasi, tra le principali nazioni civili, un corpo di speciali funzionari addetti esclusivamente all’esecuzione delle leggi che tutelano il lavoro; e d’altra parte quelle autorità locali, che dovrebbero in parte farne le veci, hanno troppe altre attribuzioni per potersi dedicare a questo compito con la diligenza e l’alacrità che sarebbe necessario”. Appare particolarmente diffuso il malcostume di non effettuare nemmeno la prescritta dichiarazione di utilizzo di lavoro minorile, presupposto necessario per il controllo. Al 31 dicembre 1892 sono 310 le aziende della provincia di Genova ad averla presentata. Rispetto agli altri due distretti minerari presi in esame (Caltanissetta e Iglesias), quello di Genova risulta essere quello che utilizza di meno la manodopera infantile.
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