Pubblicazione di immagini
L'art. 108, comma 3bis del Codice dei beni culturali riconosce che la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro è in ogni caso libera.
Pertanto le immagini dei documenti dell'Archivio di Stato di Genova riprodotti direttamente dagli utenti in sala di studio o fornite dal servizio di fotoriproduzione possono essere pubblicate liberamente e senza preventiva autorizzazione, nei seguenti casi:
- pubblicazione nell'ambito di una rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR;
- pubblicazione a stampa con tiratura inferiore a 2000 copie e prezzo di copertina inferiore a € 70,00;
- pubblicazione online liberamente accessibile con risoluzione tale da inibire successivi impieghi commerciali;
- pubblicazione online liberamente accessibile con licenza CC-BY-NC-SA.
L'utente è comunque tenuto a comunicare l'intenzione di pubblicare l'immagine, o a indicare l’avvenuta pubblicazione online per le opere esclusivamente digitali e liberamente accessibili, e citare per iscritto, nella predetta pubblicazione, l’Archivio di Stato di Genova come istituto che conserva la documentazione, accompagnando la riproduzione di ciascun documento riprodotto con la segnatura archivistica esatta e completa. L'utente è tenuto altresì a consegnare all'Archivio di Stato di una copia della pubblicazione in cui sono inserite le riproduzioni [v. Modulo n. 6. Comunicazione di pubblicazione senza scopo di lucro di immagini di documenti].
Qualora la pubblicazione delle riproduzioni sia effettuata nell'ambito di un'attività lucrativa, l'utente dovrà presentare domanda di autorizzazione alla pubblicazione, in carta resa legale, indicando - ai fini del calcolo del canone di concessione - la tiratura e il prezzo di copertina previsti, o comunque il ricavato complessivo atteso dalla pubblicazione [v. Modulo n. 7. Richiesta di autorizzazione a pubblicare immagini di documenti].